Le modalità di consultazione del progetto di bilancio da parte del socio

20 Marzo 2025

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, con sentenza dell’11 gennaio 2024 ha stabilito che il socio ha diritto di consultare presso la sede sociale il progetto di bilancio e la documentazione contabile di supporto depositata nei quindici giorni che precedono l’assemblea dei soci, ai sensi dell’art. 2429, terzo comma, c.c., ma non ha alcun diritto a che la medesima documentazione gli sia trasmessa via e-mail.

La vicenda trae origine dall’impugnazione da parte di un socio di una società a responsabilità limitata della deliberazione con cui l’assemblea dei soci aveva approvato il bilancio di esercizio. A fondamento della propria impugnazione l’attore deduceva, inter alia, il mancato riscontro da parte del Consiglio di Amministrazione alle richieste concernenti la trasmissione via e-mail della bozza di bilancio, della relazione del revisore, delle schede contabili e del riepilogo della posizione finanziaria della società nei giorni precedenti allo svolgimento dell’assemblea. Alla luce di ciò, parte attrice richiedeva che venisse dichiarata la nullità della delibera di approvazione del bilancio ai sensi di quanto disposto dall’art. 2479-ter c.c..

Si costituiva in giudizio la società convenuta che richiedeva il rigetto di tutte le domande attoree.

Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di parte attrice relativamente al vizio lamentato di mancata trasmissione via e-mail della documentazione richiesta.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto privo di fondamento il motivo di annullabilità della delibera dedotto dalla società attrice con riferimento alla mancata consegna della documentazione richiesta prima dell’assemblea dei soci convocata per l’approvazione del bilancio. Ciò in quanto il socio ha il diritto di consultare presso la sede sociale il progetto di bilancio e la documentazione contabile di supporto depositata nei quindici giorni precedenti, ai sensi dell’art. 2429, comma 3, c.c., ma non ha alcun diritto a che gli sia consegnata a domicilio. Secondo il Tribunale, infatti, “nessuna norma, neanche l’art. 2476 comma 2 c.c. che regola il diritto del socio al controllo della gestione mediante accesso alla documentazione sociale, prevede che la documentazione contabile di suo interesse gli sia consegnata dalla società. La mancata consegna al socio della documentazione contabile richiesta dal socio via email non costituisce, quindi, ragione di invalidità della delibera di approvazione del bilancio”.

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