Inapplicabilità dell’azione di ripetizione ai rimborsi di finanziamenti soci avvenuti in violazione dell’art. 2467 c.c.

24 Gennaio 2025

Con sentenza n. 1729 del 15 ottobre 2024, la Corte d’Appello di Firenze ha statuito che è esclusa la proponibilità dell'ordinaria azione di ripetizione nel caso in cui siano stati effettuati rimborsi di finanziamenti soci in violazione dell'art. 2467 c.c., in quanto l’art. 1185 c.c. stabilisce che “il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente”. Resta ferma in ogni caso la responsabilità risarcitoria degli amministratori o dei liquidatori che abbiano effettuato il pagamento pur in presenza di una temporanea inesigibilità del credito.

La vicenda trae origine dalla proposizione di un’azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare nei confronti del presidente del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata in quanto, secondo la tesi sostenuta da parte attrice, il soggetto convenuto – pur essendo ben consapevole che la società di cui era presidente presentava un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto – aveva proceduto a rimborsare numerosi finanziamenti soci effettuati dalla propria società controllante, in violazione di quanto stabilito dall’art. 2467 c.c..

Parte attrice, dunque, chiedeva che venisse accertata la responsabilità del convenuto, o in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, o in qualità di liquidatore, avendo assunto tale carica in seguito allo scioglimento della società.

Il Tribunale di primo grado, rigettata l’azione di responsabilità nei confronti del convenuto in qualità di amministratore per avvenuta prescrizione, ha ritenuto sussistente la responsabilità dello stesso in veste di liquidatore, ritenendolo responsabile di una condotta omissiva, per non aver promosso azione di ripetizione verso la società controllante volta ad ottenere la restituzione dei rimborsi dei finanziamenti soci avvenuti in violazione dell’art. 2467 c.c.

Avverso tale sentenza, il convenuto ha proposto appello eccependo, inter alia, l’insussistenza del potere del liquidatore di chiedere alla società controllante la restituzione delle somme a questa corrisposte a titolo di rimborso dei finanziamenti soci e, pertanto, l’insussistenza dei comportamenti illeciti su cui si è fondata in primo grado la sua responsabilità.

La Corte d’Appello di Firenze ha ritenuto fondato il motivo di appello relativo all’insussistenza del potere del liquidatore di richiedere la restituzione dei rimborsi dei finanziamenti soci alla società controllante.

In particolare, secondo la Corte d’Appello, la violazione della postergazione di cui all'art. 2467 c.c. può certamente fondare una responsabilità (per violazione di doveri tipicamente previsti dalla legge) degli amministratori che abbiano restituito ai propri soci somme in violazione della norma predetta. Tuttavia, una volta che gli amministratori abbiano effettuato il pagamento pur in presenza di una temporanea inesigibilità “l'altra forma di tutela esperibile è unicamente quella espressamente prevista (allora dall'art. 2467 c.c. ed attualmente dall'art. 164 CCII) della inefficacia dei rimborsi avvenuti nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento (adesso nell'anno precedente la domanda da cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale), che non è una azione restitutoria, ma una revocatoria fallimentare ex lege”.

L'esclusione della ordinaria azione di ripetizione in relazione ai rimborsi di finanziamenti effettuati in violazione dell'art. 2467 c.c. discende dalla regola generale dell'art. 1185 c.c. secondo la quale il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente. Il rimborso in simili casi costituisce “il pagamento di un debito esistente ma solo temporaneamente inesigibile e quindi di per sé irripetibile, salvo diverse previsioni di legge (quale l'attuale art. 164 CCII nel quale sono confluiti sia l'art. 65 legge fallimentare che l'art. 2467 primo comma ultima parte c.c. e che introduce una deroga a tale regola generale nell'ambito delle procedure concorsuali' con una eccezionale inefficacia dei pagamenti dei crediti non scaduti e postergati entro precisi limiti temporali)”.

Alla luce di quanto esposto, la Corte d’Appello di Firenze, in riforma a quanto statuito dal Tribunale di primo grado, ha rigettato l’azione di responsabilità proposta nei confronti del liquidatore.

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