Clausole di roulette russa e di Texas shoot-out: profili interpretativi

12 Dicembre 2024

Con ordinanza n. 2026 del 18 aprile 2024, il Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia di Impresa, si è pronunciato su un reclamo avverso un provvedimento di sequestro giudiziario ex art. 670, co. 1, c.p.c. avente ad oggetto parte delle quote di una società di entertainment, emesso inaudita altera parte dal Giudice di prime cure, con ordinanza pronunciata in data 23 febbraio 2024. In tale ordinanza, in particolare, il Collegio si è pronunciato sui criteri interpretativi delle clausole di roulette russa e di Texas shoot-out c.d. “ambigue e/o ibride”, sottolineando come, oltre al criterio letterale, debba trovare applicazione anche quello funzionale, che valorizza lo scopo pratico perseguito dalle parti con la previsione della relativa clausola contrattuale.

Luisolve S.r.l. a socio unico (“Luisolve”) e ZDF S.r.l. (“ZDF”) detenevano ciascuna una quota pari al 50% del capitale sociale di Muschio Selvaggio S.r.l. (la “Società”), società attiva nella gestione di un podcast e gestita da due amministratori, ciascuno espressione di un socio. Lo statuto della Società prevedeva una clausola c.d. “antistallo”, attivabile da ciascun socio in caso di incapacità di adottare alcuna delibera da parte del Consiglio di amministrazione per un periodo di tempo pari o superiore ad almeno 6 mesi, non dipendente da motivazioni oggettive, bensì da un dissidio insanabile tra soci o amministratori (cd. “trigger event”). Al verificarsi di un trigger event, ciascun socio avrebbe potuto azionare tale particolare meccanismo di acquisto delle quote: il socio proponente avrebbe offerto un prezzo per l’acquisto della quota dell’altro, il quale avrebbe potuto accettare, richiedere un’offerta con un prezzo superiore, ovvero rifiutare, con obbligo di acquistare la quota del proponente al medesimo prezzo offerto per l’acquisto della propria quota. In caso di mancata risposta all’offerta entro 30 giorni, il rifiuto avrebbe dovuto darsi per implicito.

Nel caso di specie, la ZDF, avendo rilevato una situazione di stallo, aveva presentato alla Luisolve un’offerta di acquisto della sua quota nella Società al prezzo di Euro 250.000, che la ricevente aveva rifiutato, obbligandosi inoltre ad acquistare la quota del proponente al medesimo prezzo dell’offerta ricevuta. La ZDF, a sua volta, si era rifiutata di vendere la propria quota nella Società, presentando a Luisolve un’offerta di acquisto all’importo migliorativo di Euro 350.000.

Il ricevente aveva però rifiutato l’offerta, facendo valere il suo diritto potestativo ad acquistare le partecipazioni della proponente al prezzo offerto da quest’ultima con la prima proposta di acquisto.  ZDF, tuttavia, non si era presentata al rogito, ritenendo che la clausola non fosse stata correttamente interpretata e di non essere tenuta a vendere la propria quota.

Luisolve aveva pertanto adito il Tribunale di Milano chiedendo e ottenendo il sequestro giudiziario della quota di ZDF nella Società.

ZDF presentava quindi reclamo al provvedimento di sequestro giudiziario.

Con ordinanza n. 2026 del 18 aprile 2024, il Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia di Impresa, ha aderito all’orientamento giurisprudenziale (sul punto, si veda Cass. Civ., n. 22375/2023) secondo il quale la causa concreta di dette clausole è quella di risolvere uno stallo insorto all’interno degli organi sociali (“deadlock”), rispondendo ad un interesse di carattere generale, indubbiamente meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, a presidio della continuità della società rispetto ai rischi di inattività (e, in ultima istanza, di scioglimento ex art. 2484, n. 2 c.c.) derivanti dallo stallo medesimo.

Il Collegio ha poi sottolineato che, sulla base di una mera interpretazione letterale, dovrebbe escludersi che la clausola antistallo in questione possa essere ricondotta al solo sottotipo roulette russa o al solo sottotipo Texas shoot-out, in quanto la stessa è stata costruita come una combinazione tra le due tipologie sopra indicate (natura composita), sottraendosi sia al meccanismo secco accettazione/rifiuto tipico della roulette russa, sia al meccanismo secco accettazione/rilancio tipico della Texas shoot-out, prevedendoli entrambi in via alternativa. Pertanto, il Tribunale ha sottolineato che, accanto al criterio dell’interpretazione letterale (e non già in subordine ad esso), debba trovare applicazione anche il criterio funzionale, che si caratterizza quale primario criterio d’interpretazione soggettiva del contratto, avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta (sul punto, si veda Cass. Civ. n. 22343/14, la quale ha ribadito che si debba applicare anche alle clausole statutarie il principio generale di conservazione del contratto di cui all’art. 1367 c.c.).

Nel caso, poi, di clausole ibride, deve altresì rammentarsi l’orientamento che, in materia di interpretazione dei contratti misti, ritiene che la sussistenza di più elementi di un tipo (da ritenersi pertanto prevalente) non renda per ciò solo inapplicabile del tutto quelli del contratto concorrente, ove non vi sia evidente incompatibilità (sul punto, si veda Cass. Civ. n. 22828/2012).

In ragione di quanto esposto e considerato, il Collegio ha rigettato il reclamo di ZDF, ritenendo che l’applicazione, in combinazione tra loro, del criterio di interpretazione letterale e di quello funzionale porti a ritenere in modo chiaro ed univoco che sia l’accettazione che il rifiuto di una proposta di acquisizione delle quote sociali producono effetti traslativi, così realizzando la causa concreta della clausola antistallo, ovverosia superare il deadlock eliminando la situazione di parità tra i soci. Al contrario, ammettere una possibilità di rilancio per il primo offerente a seguito del rifiuto dell’oblato avrebbe un effetto sostanzialmente abrogante dell’intera clausola, in quanto consentirebbe al primo offerente, a fronte del reiterato rifiuto dell’oblato, di non vendere, così protraendo lo stallo senza risolverlo.

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