Il Tribunale di Venezia, con l’ordinanza emessa in data 27 giugno 2024, ha stabilito che in caso di sequestro di quote di società a responsabilità limitata, l'esercizio dei diritti particolari di natura amministrativa, disciplinati dall’art. 2468, comma 3, c.c., spetta al socio che ha subito il sequestro, in ragione dell'intuitus personae che caratterizza tali diritti particolari, salvo che la particolare configurazione del diritto non ne renda possibile l'esercizio da parte del custode. La vicenda La vicenda trae origina dalla proposizione di un ricorso cautelare ex art. 669-duodecies c.p.c. promosso da una società a responsabilità limitata nei confronti di due soci della società stessa, al fine di sottoporre a sequestro conservativo ante causam le partecipazioni dagli stessi detenute. Si costituivano entrambi i soci i quali chiedevano al Tribunale adito di essere nominati loro stessi custodi delle quote o, in via subordinata, che qualora fosse nominato custode un soggetto terzo, venisse espressamente escluso in capo a quest’ultimo la facoltà di esercitare i diritti particolari attribuiti agli stessi, ai sensi dell’art. 9-bis dello statuto della società. La decisione Il Tribunale di Venezia dopo aver ritenuto opportuno designare un soggetto terzo quale custode delle quote societarie, si è soffermato sull’ammissibilità, o meno, di estendere i poteri del custode, prevedendo la possibilità in capo a quest’ultimo di esercitare i diritti particolari attribuiti ai soci, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9-bis dello statuto. In particolare, il Tribunale dapprima ha evidenziato come siano state prospettate in dottrina diverse soluzioni interpretative: secondo una prima tesi, è da ritenersi sempre esclusa la possibilità per il custode di esercitare i diritti particolari attribuiti ai soci dallo statuto. Secondo una tesi opposta alla prima, i diritti particolari devono essere sempre esercitati dal custode, dando così prevalenza all’interesse del creditore precedente. Infine, ponendosi nel mezzo tra le due tesi sopra citate, vi è una corrente dottrinale che sostiene che si debba tener conto della natura e delle caratteristiche dei diritti particolari, anche alla luce di quanto concretamente previsto nello statuto. Il Tribunale di Venezia sposando quest’ultima tesi, ha stabilito che “in linea di principio l’intuitus personale che caratterizza i diritti particolari ex art. 2468, terzo comma, c.c. induce a ritenere che, in caso di sequestro della quota, l’esercizio degli stessi spetti al socio, a meno che la particolare configurazione del diritto o la sua disciplina statutaria, specie sulla sua trasferibilità, non rendano possibile il loro esercizio da parte del custode”. Nel caso di specie, i diritti particolari attribuiti ai soci resistenti avevano natura amministrativa, conferendo a quest’ultimi il diritto di nominare gli amministratori delle società controllate, determinandone anche il relativo compenso. Tali diritti, a parere del Tribunale, risultavano caratterizzati da uno spiccato intuitus personae, come peraltro confermato dalla disciplina statutaria degli stessi, essendone prevista l’intrasferibilità, sia per atti inter vivos che mortis causa, e la non modificabilità degli stessi. Sulla base di tale interpretazione, il Tribunale di Venezia ha disposto che, tenuto conto delle caratteristiche dei diritti particolari, gli stessi non potessero essere esercitati dal custode, rimanendo dunque in capo ai soci resistenti il diritto di nominare gli amministratori delle società controllate, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9-bis dello statuto.