Legittimazione del socio di S.r.l. ad impugnare la delibera ex art. 2482-ter che ha causato la perdita della sua qualifica di socio

14 Novembre 2024

Il Tribunale di Roma, Sez. specializzata in materia di impresa, con sentenza del 6 dicembre 2022 ha stabilito che in caso di perdite di esercizio che azzerino il capitale sociale, il socio di S.r.l. che non sottoscrive l’aumento di capitale deliberato ai sensi dell’art. 2482-ter c.c., pur perdendo la qualifica di socio, conserva la legittimazione ad impugnare la delibera di riduzione e ricostituzione del capitale sociale che ritiene illegittima.

La vicenda

La vicenda trae origine dall’impugnazione della delibera assembleare di ripianamento delle perdite e ricostituzione del capitale sociale, promossa da un socio di una società a responsabilità limitata ex art. 2479-ter c.c., in quanto assunta in violazione delle disposizioni di cui all’art. 2482-bis e 2482-ter c.c..

In particolare, l’attore prospettava la nullità o quanto meno l’annullabilità della delibera assembleare in cui si era astenuto avente ad oggetto il ripianamento delle perdite e la ricostituzione del capitale sociale, in quanto secondo parte attrice gli amministratori non avevano provveduto a depositare tutta la documentazione richiesta dagli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. negli otto giorni antecedenti l’assemblea.

Si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto delle domande attoree, poiché ritenute infondate.

La decisione

Il Tribunale di Roma ripercorre preliminarmente la disciplina dettata dall’art. 2482-ter c.c., il quale stabilisce che, qualora a seguito di perdite di oltre un terzo il capitale sociale si riduca al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione e il contemporaneo aumento del capitale sociale ad una cifra non inferiore al minimo legale.

Tale norma trova ovviamente applicazione anche nel caso in cui le perdite abbiano completamente azzerato il capitale sociale, vale a dire quando il patrimonio netto della società sia pari a zero o addirittura negativo. In quest’ultimo caso, tuttavia, i soci che non sottoscrivono l’aumento di capitale successivo alla riduzione, perdono la qualità di soci ed i relativi diritti.

Ad ogni modo, come affermato anche dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 26773 del 26 giugno 2019, il socio non sottoscrittore resta legittimato attivo ad impugnare la delibera di riduzione e contestuale aumento del capitale sociale, sebbene la sua partecipazione sia stata azzerata dall’operazione sul capitale, in quanto la perdita della qualità di socio in capo a chi non abbia sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale lascia permanere la legittimazione ad esperire le azioni di annullamento e di nullità. Secondo la Suprema Corte, infatti, “sarebbe logicamente incongruo e in contrasto anche con il principio di cui all’art. 24 della Costituzione ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l’istante assume essere contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti”.

Fatte tali premesse, tuttavia, il Tribunale di Roma rigetta la domanda proposta dall’attore in quanto quest’ultimo, nel caso di specie, aveva spontaneamente dato esecuzione alla delibera di sottoscrizione del capitale sociale, versando il 25% di quanto sottoscritto nelle casse sociali. A parer del Tribunale tale adempimento rappresenta l’intenzione di ritenere superate le doglianze espresse dall’attore stesso e pertanto la domanda deve ritenersi respinta.

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