Il Tribunale di Venezia, Sez. specializzata in Materia di Impresa, con ordinanza n. 1480 del 10 maggio 2024, ha sancito la legittimità del diritto particolare del socio di S.r.l. a richiedere ed ottenere dagli amministratori le informazioni relative allo svolgimento degli affari sociali e la documentazione relativa all’amministrazione di una società controllata. La vicenda La vicenda trae origine dalla proposizione di un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., promosso da due soci di una società a responsabilità limitata i quali, a seguito della richiesta di accedere ad una serie di documenti ed informazioni della S.r.l. di cui erano soci ex art. 2476, secondo comma, c.c., nonché di una società interamente controllata dalla S.r.l. stessa in forza di un diritto particolare vantato dai ricorrenti ai sensi di quanto disposto dall’art. 9-bis dello statuto della S.r.l. controllante, ricevevano solo parte della documentazione richiesta. I ricorrenti fondavano il proprio ricorso: (i) sotto il profilo del fumus boni iuris, sulla legittimazione a richiedere l’accesso alla documentazione anche della società controllata in quanto soci non amministratori titolari di diritti particolari a loro attribuiti dallo statuto della controllante, che peraltro deteneva il 100% del capitale sociale della controllata; e (ii) sotto il profilo del periculum in mora, sulle conseguenze dannose del diniego, che avrebbero comportato una lesione del diritto di controllo dei soci. La società controllantesi costituiva in giudizio eccependo, inter alia, il difetto di legittimazione attiva dei due ricorrenti, in quanto soci della controllantee non della controllata. In particolare, la società resistente contestava l’estraneità di un potere di direzione e coordinamento della controllante nei confronti della controllata tale da permettere l’accesso alla documentazione e alle informazioni di quest’ultima, eccependo l’estraneità della documentazione richiesta rispetto ai rapporti tra controllante e controllata. La decisione Il Tribunale di Venezia ha riconosciuto il diritto dei soci ricorrenti di richiedere ed ottenere ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. e dell’art. 9-bis dello statuto, le notizie e i documenti relativi all’amministrazione della controllante e della controllata. In particolare, per ciò che concerne la richiesta avente ad oggetto la documentazione afferente alla società controllata, l’art. 9-bis dello statuto della società controllante prevedeva il diritto particolare di entrambi i soci ricorrenti di “nomina degli amministratori delle società controllate e di determinazione del relativo compenso, il diritto di veto in ordine alle decisioni dei soci relative allo scioglimento e alla modifica dello statuto delle società controllate e relative ad ogni atto dispositivo che abbia per oggetto le società controllate o le aziende da queste possedute”. Alla luce di ciò, il Tribunale di Venezia ha ritenuto che, al fine di poter esercitare i diritti particolari loro riconosciuti, gli stessi dovessero poter accedere alla documentazione richiesta. Pertanto, il Tribunale di Venezia, Sez. specializzata in Materia di Imprese, ha ordinato alla società resistente di consentire ai ricorrenti di consultare la documentazione societaria della controllante e della controllata e di estrarne copia, in quanto legittimati ad accedere a tali informazioni ai sensi, rispettivamente, dell’art. 2476, comma 2 c.c. e dell’art. 9-bis dello statuto della controllante.