Legittimazione del socio pignorato all'impugnazione della delibera assembleare nella quale abbia votato il creditore pignoratizio in sua vece

17 Ottobre 2024

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16047 del 10 giugno 2024 ha stabilito che il socio di società a responsabilità limitata che abbia dato in pegno la propria quota conserva il diritto a impugnare la deliberazione assembleare nella quale abbia votato in sua vece il creditore pignoratizio. Ciò in quanto dal combinato disposto degli artt. 2352 e 2471-bis c.c. si evince che il socio la cui quota sia stata oggetto di pegno, in difetto di diversa pattuizione, perde il solo diritto di voto in assemblea ma conserva tutti gli altri diritti amministrativi, ivi compreso quello di impugnazione delle deliberazioni contrarie alla legge o all'atto costitutivo.

Una società a responsabilità limitata promuoveva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello, in riforma alla sentenza di primo grado, accoglieva l’impugnazione proposta da due soci della società avente ad oggetto l’annullamento della delibera di approvazione del bilancio, ritenendo quest’ultima affetta da un vizio di carenza di informazione, non risultando depositato presso la sede sociale il progetto di bilancio, oggetto di successiva approvazione in assemblea.

Tra i motivi di ricorso la società adduceva, inter alia, il difetto di legittimazione di uno dei due soci a impugnare la deliberazione assembleare in quanto, in relazione alla sua quota, aveva partecipato all’assemblea il proprio creditore pignoratizio, il quale aveva espresso voto favorevole alla delibera di approvazione del bilancio di esercizio.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso proposto dalla società sostenendo che il voto del creditore pignoratizio non è espresso in rappresentanza del socio-debitore pignorato, ma in sostituzione di quest’ultimo. Ciò comporta che il voto assembleare espresso dal creditore pignoratizio in luogo del socio vincola anche quest’ultimo solo ove si consolidi per effetto della mancata impugnazione. Infatti, il socio la cui quota sia stata ceduta in pegno conserva il diritto ad impugnare le deliberazioni assembleari, atteso che la sua posizione è equiparabile a quella dei soci assenti o dissenzienti, non potendo ritenersi che il voto favorevole del creditore pignoratizio della quota precluda al socio l’esercizio dei poteri amministrativi a esso spettanti in dipendenza della propria qualità di socio.

Pertanto, ove non si rinvenga un espresso conferimento del potere di rappresentanza anche sostanziale al creditore pignoratizio, quest'ultimo è sì legittimato a partecipare all'assemblea in luogo del socio, ma tale sostituzione non priva il socio del potere di impugnare la delibera assembleare. Ciò in quanto l'art. 2471-bis c.c., che disciplina il pegno della partecipazione, rinvia espressamente all'art. 2352 c.c., nel quale è espressamente previsto che al creditore pignoratizio spetta in via esclusiva il diritto di voto in assemblea ma che, in assenza di diversa pattuizione, il socio conserva i diritti amministrativi diversi da quelli inerenti al solo diritto di voto, tra i quali rientra anche quello di impugnare la deliberazione illegittima.

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