Azione revocatoria ordinaria e delibere modificative dello statuto di società di capitali

26 Settembre 2024

La Corte di Cassazione con sentenza n. 6384 del 3 marzo 2023 si è pronunciata sull’ammissibilità dell’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria nei confronti di delibere modificative dello statuto di società di capitali, statuendo che tale azione non può essere esercitata nei confronti di tali atti, non avendo questi ultimi effetti esterni sulla garanzia patrimoniale generale della società.

La vicenda trae origine dal giudizio promosso da due creditori sociali nei confronti di una società consortile per azioni e dei suoi soci per ottenere una dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., della delibera di modifica dello statuto sociale adottata dall’assemblea straordinaria dei soci nella parte in cui era stato sostituito l’obbligo in capo ai soci di rimborsare “annualmente alla società, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione la capitale, le spese del suo funzionamento nella misura in cui queste superino l’ammontare dei ricavi/proventi di competenza dell’esercizio medesimo in modo che l’esercizio si chiuda senza perdite”, con la mera possibilità di compiere tale atto.

Il Tribunale accoglieva la domanda attorea sostenendo che tale modifica statutaria si traduceva in un atto di disposizione del patrimonio a contenuto abdicativo, trattandosi di una rinuncia a un credito sociale vantato nei confronti dei soci e, conseguentemente, dichiarava la delibera inefficace nei confronti del Fallimento. I soci soccombenti, dopo aver infruttuosamente proposto appello, ricorrevano per cassazione.

Pronunciandosi sul ricorso, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d’Appello, enunciando il principio di diritto secondo cui “L’azione pauliana di cui agli artt. 2901 ss. c.c. non può essere esercitata nei confronti di atti endosocietari posti in essere da società di capitali, anche consortili, rappresentati da delibere modificative dello statuto, tali atti non avendo effetti esterni in termini di incidenza sulla garanzia patrimoniale generale, bensì essendo compiuti unicamente per la gestione dell'attività del soggetto giuridico, e sussistendo d'altronde nella normativa societaria strumenti specifici che ne presidiano la legittimità, mentre l'azione pauliana è comunque esercitabile nei confronti degli atti esterni delle suddette società giuridicamente personalizzate”.

Nell’esaminare la questione e nell’escludere l’assoggettabilità ad azione revocatoria ordinaria delle delibere modificative di clausole statutarie, la Corte di Cassazione ha osservato come la natura organizzativa interna, con effetti esterni solo indiretti delle delibere che modificano lo statuto, da un lato, e lo “schermo” posto dalla personalità giuridica attribuita alla società, dall’altro, impediscono che tali atti possano essere “attaccati” da soggetti esterni alla società, salvo specifiche eccezioni previste dal legislatore quali, ad esempio, la possibilità per i creditori di proporre opposizione a operazioni di fusione, scissione e riduzione del capitale sociale, o di impugnare la delibera per nullità ex artt. 2379 e 2379-ter c.c..

I Giudici della Suprema Corte hanno dunque escluso che possa essere proposta l’azione di cui all’art. 2901 c.c. nei confronti di una delibera di modifica dello statuto, trattandosi di un atto endosocietario.

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