Il recesso ad nutum in regime di società per azioni

25 Luglio 2024

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2629 del 29 gennaio 2024, si è pronunciata in materia di recesso ad nutum nelle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e costituite a tempo determinato, statuendo la liceità della clausola statutaria che preveda ai sensi dell'art. 2437, comma 4, c.c., quale ulteriore causa di recesso, la facoltà dei soci di recedere dalla società ad nutum, con un termine congruo di preavviso.

La vicenda trae origine da un procedimento arbitrale promosso da uno dei soci di una S.p.A. non facente ricorso al mercato di capitale di rischio, finalizzato (i) ad accertare la legittimità del recesso ad nutum da lui esercitato nei confronti della società ai sensi della clausola statutaria che prevedeva il diritto di recesso ad nutum in capo a ciascun socio con un preavviso di almeno centottanta giorni e (ii) alla liquidazione della quota, oltre agli interessi dovuti e al risarcimento del danno.

Il Collegio Arbitrale respingeva la domanda del socio, che impugnava il lodo innanzi alla Corte d’Appello di Cagliari.

I Giudici di secondo grado aderivano all’orientamento del Collegio Arbitrale, affermando la nullità della citata clausola statutaria ai sensi degli articoli 1418 e 1419 cod. civ.. Ciò in quanto (i) la disposizione di cui all’art. 2437, co. 3 cod. civ., che prevede il diritto di recesso in capo al socio con un preavviso di almeno centottanta giorni è prevista per le sole società non quotate costituite a tempo indeterminato e (ii) la stessa ha natura eccezionale, non estendibile alle società per azioni non quotate costituite a tempo determinato, in quanto il recesso è - secondo il diritto societario - una tutela essenzialmente per il socio dissenziente.

Avverso la sentenza di secondo grado, il socio proponeva ricorso in Cassazione.

Nell’esaminare la questione, la Cassazione ha condotto un excursus sul recesso nelle società per azioni. In primis, ha ribadito che con la riforma del diritto societario è venuta meno la tassatività delle cause di recesso ed è stata valorizzata l’autonomia delle parti, con la possibilità di inserire in statuto ulteriori cause di recesso rispetto a quelle legali o eliminarne alcune considerate derogabili.

Inoltre, la Corte ha ricondotto le principali fattispecie di diritto di recesso nella società per azioni alle seguenti categorie: tutela del socio assente, dissenziente o astenuto; tutela dei rapporti di gruppo; tutela della libertà del socio da vincoli perpetui; tutela della libertà del socio, nella quale è inquadrabile la previsione di cui all’art. 2437, co. 4, cod. civ., ai sensi della quale lo statuto delle S.p.A. che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso. Secondo la Cassazione, il recesso in esame si inserisce in quest’ultima categoria.

La Cassazione ha inoltre osservato come il recesso sia divenuto uno strumento di organizzazione dei rapporti endosocietari, potendo la società per azioni che non ricorre al mercato del capitale di rischio e che lo ritenga conforme al proprio programma imprenditoriale, inserire nel proprio statuto il diritto per il socio di recedere ad nutum.

Nel caso di specie, la clausola di recesso ad nutum, rimarca la Corte, è stata prevista nello statuto con specifico riguardo all'oggetto ed alla composizione della compagine sociale, dal momento che la società, che vedeva, da un lato, una partecipazione di assoluta maggioranza e, dall'altro, le partecipazioni di minima entità, intendeva assicurare ai soci la facoltà di uscita dalla società, ove non più rispondente ai propri interessi. Conseguentemente, risulta particolarmente lesiva della posizione del socio, senza che possa giustificarlo nessun interesse preteso superiore, l'operata declaratoria di nullità della clausola statutaria, statuizione la quale irragionevolmente finisce per arrecare nel pregiudizio proprio all'affidamento nell'agevole uscita dalla società, implicito presupposto, insieme agli altri caratteri dell'impresa comune, per l'adesione iniziale del socio al contratto sociale.

Pertanto, la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

2024 - Morri Rossetti

cross