Profili di applicabilità dell’art. 2467 c.c. alle società per azioni “chiuse”

12 Luglio 2024

Con l’ordinanza n. 21936 del 21 luglio 2023, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’art. 2467 c.c. - secondo cui il rimborso dei crediti vantati dai soci nei confronti della società è postergato rispetto agli altri creditori della società, qualora tali crediti derivino da finanziamenti concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento societario rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento - è applicabile non solo alle società a responsabilità limitata ma anche alle società per azioni, a patto che queste ultime siano di modeste dimensioni ovvero presentino una ristretta compagine societaria.

La vicenda trae origine dal mancato riconoscimento, in sede di ammissione al passivo del fallimento di una società per azioni, della prelazione ipotecaria che il socio della società fallita sosteneva di vantare nei confronti della stessa in seguito alla stipula di un mutuo fondiario e di un successivo contratto di mutuo, garantito da ipoteca di secondo grado sul medesimo immobile su cui era stata iscritta ipoteca in forza del mutuo fondiario.

In primo grado, il Giudice Delegato disponeva l’ammissione al passivo del socio, riconoscendo tuttavia ai crediti da lui vantati natura chirografaria, con postergazione degli stessi rispetto ai crediti vantati dagli altri creditori chirografari, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2467 c.c.. Ciò in quanto il Giudice Delegato riteneva che i finanziamenti fossero stati erogati in una situazione di riconoscibile crisi della società poi fallita.

Il socio che aveva richiesto l’ammissione allo stato passivo della società fallita, dopo aver infruttuosamente proposto opposizione allo stesso, ricorreva per Cassazione, sostenendo, inter alia, che trattandosi di società per azioni, non si potesse applicare l’art. 2467 c.c., in quanto non è rinvenibile nelle norme dettate per le società per azioni una norma analoga a quella di cui all’art. 2467 c.c., prevista per le società a responsabilità limitata.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Giudice Delegato, rigettando integralmente il ricorso promosso dal socio.

In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che l’art. 2467 c.c. è applicabile anche ad altre forme societarie, come desumibile dall’art. 2497-quinquies c.c., il quale estende l’applicazione dell’art. 2467 c.c. ai finanziamenti effettuati in dalle società che esercitano attività di direzione e coordinamento, indipendentemente dalla forma societaria, in quanto la ratio della norma consiste nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale delle società chiuse. Pertanto, ai fini dell’applicabilità o meno della postergazione del credito, rileva il carattere “chiuso” della società per azioni. Secondo un orientamento della Corte di Cassazione, confermato dalla sentenza in esame, una società per azioni può ritenersi “chiusa” quando sia di modeste dimensioni o, alternativamente, quando l’assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o comunque ristretta) sia idonea a giustificare l’applicazione dell’art. 2467 c.c..

In tali casi, dunque, l’art. 2467 c.c. trova applicazione anche per le società per azioni, in quanto la posizione del socio che effettua il finanziamento, per lo specifico assetto della società o per la posizione da lui concretamente rivestita nella stessa, è sostanzialmente equivalente a quella del socio di una società a responsabilità limitata.

2024 - Morri Rossetti

cross