Il Tribunale di Milano, Sez. spec. in materia di imprese, con sentenza n. 7831 del 09.10.2023, ha stabilito che il potere attribuito agli amministratori di società per azioni ex art. 2377, comma 2, c.c., di impugnare le delibere dell’assemblea dei soci che non rispettano la legge o lo statuto è riconosciuto al Consiglio di amministrazione nella sua collegialità e non in capo ai singoli amministratori, atteso che tale potere è attribuito per la tutela degli interessi sociali e, pertanto, è richiesta una deliberazione dell'organo amministrativo. Diversamente, il singolo componente del Consiglio di amministrazione è legittimato ad impugnare esclusivamente una delibera assembleare che abbia leso un suo diritto individuale. La vicenda La vicenda trae origine da un giudizio promosso da Tizio, amministratore della società convenuta Alfa S.p.A., il quale impugnava - chiedendone la dichiarazione di nullità o, in subordine, l’annullamento - la delibera assunta dall’assemblea dei soci della stessa società Alfa S.p.A. con la quale veniva dato formalmente atto della sua decadenza dalla carica di amministratore per aver assunto anche l’incarico di Presidente del Consiglio di amministrazione di una società controllata dalla stessa Alfa S.p.A., integrando così una causa di incompatibilità ex art. 15.7 dello statuto della società. In particolare, Tizio lamentava: (i) che l’assemblea fosse presieduta da un soggetto illegittimamente insignito della carica; (ii) la mancata previsione all’ordine del giorno dell’argomento relativo alla declaratoria della sua decadenza dalla carica ai sensi dell’art. 15.7 dello Statuto, nonché (iii) l’illegittima applicazione della clausola contenuta all’art. 15.7 dello Statuto in quanto quest’ultima, al verificarsi della causa di incompatibilità, ricollega non già la decadenza automatica dell’amministratore, bensì la facoltà di quest’ultimo di scegliere tra l’uno e l’altro incarico. La decisione Il Tribunale di Milano ha preliminarmente rilevato la fondatezza dell’eccezione sollevata dalla società Alfa S.p.A. relativa al difetto di legittimazione di Tizio ad esperire l’azione di annullamento delle delibere dell’assemblea dei soci diverse da quella che hanno inciso su una sua posizione individuale. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha precisato che l'ordine del giorno dell'assemblea deve essere redatto in modo sintetico e può includere anche argomenti impliciti, presupposti, conseguenziali o accessori rispetto a quelli specificamente previsti. Pertanto, ha stabilito che la discussione in merito alla decadenza dell'amministratore fosse implicitamente inclusa nel punto dell'ordine del giorno relativo alla "Revoca deleghe e poteri attribuiti all'amministratore delegato. Determinazioni", dal momento che l'assemblea non avrebbe competenza sulla revoca delle deleghe se questa non fosse motivata da una causa di cessazione dell'amministratore delegato dalla sua carica gestoria. Quanto al secondo motivo, l'art. 15.7. dello statuto prevede testualmente che "Nessun amministratore potrà ricoprire ruoli operativi o decisionali nelle attività di produzione o vendita del gas naturale o dell’energia elettrica esercitate da altre società, aziende o imprese nelle quali la società abbia compartecipazione. Qualora tale situazione di incompatibilità si verificasse nel corso del mandato, l'amministratore interessato decadrà immediatamente dalla carica." Secondo il Tribunale, detta clausola statutaria, pienamente valida ed efficace ex art. 2387 c.c., stabilisce in modo inequivocabile la "decadenza immediata" dell’amministratore dalla carica in caso di sopravvenuta incompatibilità. Pertanto, l'assunzione da parte dell'amministratore delegato di un ruolo incompatibile in un'altra società controllata ha causato la sua immediata e definitiva decadenza dalla carica, correttamente riconosciuta dall'assemblea, a nulla rilevando le dimissioni dalla carica di Presidente della società controllata da Alfa S.p.A.. Alla luce di quanto detto, entrambi i motivi di impugnazione sono stati ritenuti privo di fondamento e l’impugnazione della delibera assembleare proposta dall’attore respinta.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, è pressoché unanime nel ritenere che il termine “amministratori” di cui all’art. 2377 co. 2 c.c. si riferisca, nell'ipotesi di organo gestorio collegiale, al Consiglio di amministrazione come titolare del “potere di tutela dell'interesse sociale”, così escludendo la legittimazione del singolo componente dell'organo gestorio ad impugnare la delibera, salvo il caso in cui sia stato leso un suo diritto soggettivo. Pertanto, gli unici motivi di annullamento della delibera che l'attore è legittimato a proporre, e sui quali il Tribunale si è pronunciato nel merito, hanno ad oggetto la mancata indicazione all'ordine del giorno della discussione sulla sua decadenza e la legittimità della clausola che sancisce la decadenza prevista all'art. 15.7 dello statuto.