Limiti all’autonomia degli amministratori di delegare a terzi i propri poteri gestori

28 Marzo 2024

La Corte di cassazione, con sentenza del 3 agosto 2022, n. 24068, si è espressa in merito ai limiti di ammissibilità dell’attribuzione di deleghe gestorie a terzi da parte degli amministratori di società per azioni, affermando che “all’amministratore di una società per azioni non è consentito delegare ad un terzo poteri che, per vastità dell’oggetto, entità economica, assenza di precise prescrizioni preventive, di procedure di verifiche in costanza di mandato, facciano assumere al delegato la gestione dell’impresa e/o il potere di compiere le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, di esclusiva spettanza degli amministratori”.

Il giudizio trae origine da un procedimento sanzionatorio promosso dalla Consob nei confronti dei sindaci di una società quotata per omessa vigilanza e mancati rilievi ex art. 147 co. 1, lett. a) del TUF in merito al rilascio, da parte del consiglio di amministrazione, di una procura ad un soggetto terzo rispetto al consiglio per il compimento di attività gestorie riguardanti la società. La Consob ha ritenuto il conferimento di tale procura in contrasto con il disposto degli artt. 2380-bis e 2381 c.c., in quanto il presidente del consiglio di amministrazione della società aveva conferito ad un ex amministratore una procura speciale per il compimento di atti di particolare rilievo (i.e. stipulazione di specifici contratti per un importo massimo di Euro 12.000.000,00 per singola operazione, costituzione e acquisizione di società all’estero), di fatto attribuendogli gli stessi poteri che esercitava l’organo amministrativo.

A detta della Consob, una delega così ampia sottintendeva un'effettiva rinuncia da parte dell'organo amministrativo alle proprie responsabilità gestorie ex art. 2380-bis c.c., nonché una violazione delle norme riguardanti gli interessi e le responsabilità degli amministratori previste negli artt. 2391 c.c. e 2392 c.c., sul rispetto delle quali era tenuto a vigilare il collegio sindacale.

I sindaci sanzionati impugnavano il provvedimento della Consob davanti alla Corte d’Appello di Perugia, la quale, accogliendo le istanze dei sindaci, evidenziava che il potere degli amministratori di delegare ampi poteri gestori a soggetti terzi non incontra limiti legali, “purché l’organo amministrativo mantenga i poteri di controllo e di revoca nei confronti del mandatario secondo la disciplina del mandato”. Inoltre, precisava la Corte, l’unico organo competente a sindacare le scelte gestorie del consiglio - e nel solo caso in cui abbiano arrecato un pregiudizio nei confronti della società - resta l’assemblea dei soci.

A fronte della soccombenza dinnanzi alla Corte d’Appello, la Consob ha proposto ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione, denunciando, inter alia, la violazione e/o falsa applicazione della disciplina materia di amministrazione delle società per azioni, con particolare riferimento agli articoli 2380-bis, 2381, 2384, 2391 e 2392 c.c..

Pronunciandosi sul motivo in esame, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Perugia e ha confermato le sanzioni in capo ai sindaci, elaborando un importante principio di diritto: “all’amministratore di una società per azioni non è consentito delegare ad un terzo poteri che, per vastità dell’oggetto, entità economica, assenza di precise prescrizioni preventive, di procedure di verifiche in costanza di mandato, facciano assumere al delegato la gestione dell’impresa e/o il potere di compiere le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, di esclusiva spettanza degli amministratori”.

La Cassazione, dunque, ha ammesso la possibilità di delegare i poteri gestori a terzi non amministratori, purché la delega sia specificamente delimitata a determinati atti o operazioni di rilevanza economica e sia vincolata ad una durata temporale ben definita, a condizione che - tramite la delega - “non si ponga in essere un succedaneo del potere di amministrare la società, assegnato dalla legge esclusivamente agli amministratori, i quali dell’esercizio di tale potere sono chiamati a rispondere alla società”.

Nel caso di specie, invece, la procura conferita all’ex amministratore ha assunto piuttosto i connotati di un’abdicazione degli amministratori alle proprie funzioni a beneficio di un terzo, in quanto priva di durata specifica e dell’indicazione di procedure dirette di verifica da parte degli stessi amministratori sull’operato del terzo procuratore.

Il principio di diritto formulato dalla Cassazione, dunque, ridimensiona significativamente la portata dell’autonomia organizzativa della società e impone una riflessione sull’importanza per i sindaci, in particolare delle società quotate, di vigilare sull’assetto organizzativo adottato dall’organo gestorio, onde evitare di incorrere in pesanti sanzioni ex art. 193 co. 3 lett. a) del TUF.

Ne consegue che, qualora una società optasse per delegare un’ampia serie di competenze e poteri a soggetti terzi rispetto agli amministratori ex 2381 c.c., assume centrale importanza che le deleghe (i) non eccedano un certo numero, (ii) non abbiano ad oggetto operazioni eccessivamente rilevanti, in relazione al caso concreto e (iii) siano accompagnate da specifiche procedure che ne dettaglino l’ambito di applicazione, oggettivo e soggettivo.

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