La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7308 del 13 marzo 2023, ha stabilito che per configurare una cessione d’azienda è necessario e sufficiente che le parti abbiano inteso trasferire “un insieme di elementi costituenti un complesso organico” orientato al proseguimento dell’attività per cui erano stati organizzati, anche laddove si renda necessaria la successiva integrazione di beni o dotazioni per proseguire l’attività produttiva. La vicenda La vicenda trae origine da una domanda di dichiarazione di nullità, promossa da parte di una società a responsabilità limitata e dal suo socio di maggioranza, dell’atto con il quale gli amministratori della stessa avevano ceduto – in assenza dell’approvazione dei soci richiesta ai sensi dell’art. 2479 c.c. - tutti i beni aziendali, le dotazioni, i macchinari e le autorizzazioni amministrative ad un’altra società. Le parti attrici sostenevano che si fosse così configurata una cessione di azienda, atto per la cui validità è richiesta, appunto, l’autorizzazione dei soci, ai sensi dell’art. 2479 comma 2 n. 5. Il giudice di prime cure accoglieva la domanda degli attori, accertando la nullità del contratto e la società acquirente, soccombente, impugnava la sentenza. La Corte d’Appello riformava parzialmente la sentenza del giudice di primo grado e la società acquirente, risultando nuovamente soccombente, ricorreva in Cassazione denunciando, inter alia, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1418 e 2479 del codice civile, sostenendo che il contratto oggetto della lite non integrasse una cessione di azienda bensì la cessione di singoli beni, in quanto il contratto non prevedeva il trasferimento di elementi essenziali e caratterizzanti quali il subentro nel contratto di locazione e nei contratti di lavoro. La decisione Pronunciandosi sull’infondatezza del motivo della ricorrente come suesposto, la Suprema Corte ha ribadito che per cessione d’azienda si intende, ai sensi degli artt. 2555 ss. c.c., la fattispecie in cui “venga ceduto un insieme di elementi costituenti un complesso organico e funzionalmente adeguato a conseguire lo scopo in vista del quale il loro coordinamento era stato posto in essere, essendo necessario e sufficiente che la cessione abbia ad oggetto un’entità economica ancora esistente” la cui gestione può proseguire, ovvero essere ripresa, dal nuovo titolare. La cessione aziendale non è esclusa “in caso di cessione di singole unità produttive, purché abbiano una propria autonomia organizzativa e funzionale – anche se, una volta inserite nell’impresa cessionaria, restino assorbite, integrate o riorganizzate nella più ampia struttura di quest’ultima e anche ove, per dare continuità all’impresa, sia necessario l’apporto di altri beni o dotazioni”. In particolare, specifica la Corte, la cessione del contratto di locazione del bene immobile e dei contratti dei lavoratori non è indispensabile per configurare una cessione d’azienda (si vedano a riprova di ciò, rispettivamente, l’articolo 36 della legge n. 392 del 1978 e l’articolo 2112 del codice civile). Relativamente al caso di specie, sebbene il contratto di locazione ed i contratti di lavoro non fossero stati inizialmente trasferiti alla società cessionaria, secondo la ricostruzione del fatto accertata dal giudice di merito gli immobili aziendali erano stati nuovamente rilocati alla società cessionaria ed i dipendenti della società cedente riassunti, mentre quest’ultima era stata svuotata di tutti i suoi beni, aveva cessato l’attività ed era stata posta in liquidazione.