Con ordinanza n. 17139 del 15 maggio 2023 la Corte di Cassazione ha escluso la responsabilità dell’amministratore di una società, il cui capitale sociale si era momentaneamente ridotto al di sotto del minimo legale per perdite, che non abbia accertato la causa di scioglimento del contratto sociale, se sia intervenuto un aumento di capitale idoneo a ripristinarlo, in quanto ciò elimina ex tunc la causa di scioglimento di cui al comma 1, n. 4, art. 2484 c.c. La vicenda La vicenda trae origine da un’azione sociale di responsabilità promossa da una società in liquidazione contro i propri ex amministratori per i danni cagionati dagli atti gestori compiuti dagli stessi - in violazione del divieto di nuove operazioni di cui all’art. 2486 c.c. – tra il momento in cui il capitale sociale si era venuto a trovare al di sotto del minimo legale e la cessazione dalla carica. La Corte di Appello ha condannato amministratori e sindaci, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, a risarcire in solido la società e quantificava il danno tenendo conto di tutte le operazioni nuove compiute da questi sin dal momento della riduzione del capitale sotto il limite legale. Nel condannare amministratori e sindaci, la Corte di Appello non ha considerato che, dopo che il capitale della società era venuto a trovarsi al di sotto del limite legale, gli amministratori hanno convocato un’assemblea ex art. 2447 c.c., al fine di ripristinare ed aumentare il capitale al di sopra del minimo legale. I soccombenti hanno allora presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la Corte di Appello non avesse tenuto in considerazione l’aumento di capitale intervenuto medio tempore, idoneo ad eliminare la prima causa di scioglimento relativa alla riduzione del capitale al di sotto del limite legale. La decisione La Suprema Corte ha ritenuto non sussistere la responsabilità degli amministratori in quanto, al verificarsi della riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, hanno correttamente convocato un’assemblea per la reintegrazione dello stesso ai sensi dell’art. 2447 c.c. In questo contesto, la reintegrazione del capitale opera quale condizione risolutiva e ha l’effetto di eliminare ex tunc la causa di scioglimento per riduzione del capitale al di sotto del limite legale di cui al comma 1, n. 4, art. 2484 c.c. Da ciò deriva che la condotta degli amministratori – costituita dal mancato accertamento della causa di scioglimento e dalla gestione della società a fini diversi dalla sola conservazione del valore del patrimonio - possa ritenersi in violazione degli obblighi di cui agli artt. 2485 e 2486 c.c. solo quando il capitale si sia definitivamente ridotto al di sotto del minimo legale, e cioè in assenza di un intervento assembleare. Peraltro, è necessaria la ulteriore condizione che le perdite causa della riduzione siano state superiori ad un terzo del capitale.