La delibera di determinazione del compenso degli amministratori

8 Giugno 2023

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31575 del 25 ottobre 2022 ha stabilito che la determinazione del compenso degli amministratori, ai sensi dell’art. 2389 c.c., non può considerarsi implicitamente contenuta nella delibera assembleare di approvazione del bilancio. Pertanto, fatto salvo il caso in cui il compenso non sia già determinato dallo statuto, è necessaria una specifica ed espressa delibera dell’assemblea dei soci in merito.

La vicenda

La vicenda trae origine da un’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società a responsabilità limitata. Nel caso di specie, tra i vari addebiti promossi nei confronti degli amministratori, venivano contestati gli emolumenti percepiti da questi ultimi, in assenza di un’apposita delibera assembleare avente ad oggetto la determinazione di tali compensi, ai sensi dell’art. 2389 c.c.

Gli amministratori si difendevano in giudizio sostenendo che era stata iscritta nel bilancio della società una specifica posta passiva, relativa al loro compenso e che, pertanto, l’approvazione del bilancio costituiva una specifica manifestazione di volontà dei soci, sostitutiva della delibera ex art. 2389 c.c. e costituente un’apposita manifestazione di volontà diretta ad approvare e ratificare tali compensi.

La decisione

La Suprema Corte ha affermato che l’art. 2389 c.c., in materia di compensi spettanti agli amministratori, ha natura inderogabile. Pertanto, tali compensi - fatto salvo il caso in cui siano già stabiliti dallo statuto - devono essere espressamente determinati all’atto di nomina degli amministratori stessi o dall’assemblea.

La Corte di Cassazione fonda la propria decisione sul presupposto che è necessaria un’esplicita delibera assembleare di determinazione dei compensi e che tale determinazione non può considerarsi implicita alla delibera di approvazione del bilancio. Ciò anche attraverso un’analisi delle norme codicistiche, in quanto l’art. 2364 c.c. distingue specificamente la delibera di approvazione del bilancio (art. 2364, primo comma, n.1) e la delibera di determinazione del compenso degli amministratori (art. 2364, primo comma, n.3).

Ne discende che l’approvazione dell’assemblea dei soci di un bilancio che contenga un’apposita posta al passivo, indicante il compenso degli amministratori, non può sostituirsi alla specifica delibera assembleare richiesta ai sensi dell’art. 2389 c.c.

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