Il giorno 22 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 19 del 2 marzo 2023 [1], che abroga il D. lgs. 108/2008 e modifica la disciplina domestica in materia di operazioni straordinarie cross-border in “attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”. Il Decreto Legislativo n. 19 del 2 marzo 2023 Tra le principali novità contenute nel Decreto vi è la quasi totale revisione delle disposizioni in materia di fusione transfrontaliera e l’introduzione ex novo nel nostro ordinamento di una disciplina in materia di scissione e trasformazione cross-border. L’ambito di applicazione (ex art. 2) del presente Decreto comprende, in particolare: La trasformazione transfrontaliera In particolare, il Capo II del presente Decreto disciplina la trasformazione transfrontaliera, definendola all’art. 6 co. 1 lett. a come “l’operazione mediante la quale una società, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione e pur conservando la propria personalità giuridica, muta la legge a cui è sottoposta e il suo tipo sociale, adottandone uno previsto dalla legge dello Stato di destinazione e individuando la sede sociale nel rispetto di tale legge”. Da tale definizione si evince che l’operazione de facto consiste nel trasferimento della sede di una società italiana all’estero (o viceversa), con contestuale mutamento della legge applicabile. In esito al processo di trasformazione transfrontaliera, la società trasformata sarà cancellata dal pubblico registro dello Stato di partenza e iscritta nel corrispondente pubblico registro dello Stato di destinazione. Sul punto, l’art. 51 del Decreto introduce anche l’art. 2510-bis nel Codice Civile, derubricato “Trasferimento della sede all’estero”. Quest’ultimo prevede espressamente la possibilità di trasferire la sede statutaria all’estero mediante trasformazione, “in conformità alle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale”. Il procedimento di trasformazione cross-border contenuto nel Decreto richiama quello già previsto per la fusione transfrontaliera prevedendo, in particolare: (i) l’elaborazione di un progetto di trasformazione da parte dell’organo amministrativo, che dovrà poi essere sottoposto ad approvazione assembleare; (ii) il rilascio di un’attestazione preliminare di conformità da parte dell’autorità competente dello Stato di partenza (in Italia il notaio); (iii) il rilascio di un’attestazione di conformità da parte dell’autorità competente dello Stato di destinazione. Le disposizioni del presente Decreto si applicheranno a tutte le operazioni il cui progetto sarà depositato a partire dal 3 luglio 2023. [1] Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 7 marzo 2023 (G.U. n. 56 del 07.03.2023). [2] Tali novità valgono per le operazioni di fusione, trasformazione e scissione transfrontaliera.
Tuttavia, sono altresì previste delle novità riguardanti le società italiane che, nei 5 anni precedenti la pubblicazione del progetto di operazione straordinaria [2], hanno ricevuto benefici pubblici e/o hanno in essere debiti nei confronti della P.A. o altri enti pubblici, i quali dovranno essere precisamente indicati nel progetto comune.