Con la sentenza n. 17673 del 29 novembre 2022, il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia di imprese – ha stabilito che è legittimo l’esercizio del diritto di recesso da parte del socio quando, pur in assenza di una formale modifica statutaria, si è verificata una modifica sostanziale dell’oggetto sociale come conseguenza del compimento di determinati atti gestori. La vicenda Nel caso di specie, il diritto di recesso esercitato da parte attrice si fonda sul mutamento sostanziale dell'oggetto sociale della società X S.r.l., intervenuto in seguito alla cessione dell'unico asset della stessa, costituito dal 100% del capitale sociale della società Y S.p.A. - la quale, a sua volta, era socia totalitaria di diverse società operative - con conservazione dei soli beni immobili dei quali la società Y S.p.A. era proprietaria. Parte attrice fonda il proprio diritto di recesso sul presupposto che la società X S.r.l. sarebbe passata dall'essere indirettamente titolare del capitale sociale di un cospicuo numero di società operative, all'essere una società deputata alla mera gestione di un patrimonio immobiliare. La decisione Il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia di imprese – ha stabilito che il mutamento dell'oggetto sociale, idoneo a legittimare il recesso del socio, può alternativamente verificarsi in termini formali, con l'assunzione di una delibera all'uopo adottata dall'assemblea, ovvero in via di fatto, in concomitanza con atti gestori che, pur non incidendo sul dato formale relativo all'oggetto sociale determinato dallo statuto, ne comportano una modifica sostanziale. In entrambi i casi, il socio “dissenziente” può esercitare il diritto di recesso. In conformità con l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, il Tribunale di Roma ha statuito che “il cambiamento rilevante dell'oggetto sociale che comporti una modificazione radicale dell'attività tale da rendere l'oggetto dell' impresa effettivamente diverso da quello precedente e tale da giustificare il recesso del socio è quello in cui la mutatio si traduca una attività sensibilmente difforme da quella precedentemente esercitata poiché solo tali cambiamenti sono idonei a modificare l'alea connessa all'esercizio dell' impresa e la convenienza dell' investimento. Pertanto, mentre non vengono in rilievo mutamenti solo lessicali o formali dell'oggetto sociale indicato nello statuto, integrano la fattispecie in esame anche l'ampliamento o la restrizione dell'oggetto sociale ove possano determinare un cambiamento significativo dell'attività della società”. Nel caso di specie, la cessione dell’unico asset della società X S.r.l. ha comportato la sostanziale modifica dell’oggetto sociale. Infatti, in seguito alla cessione, la società X S.r.l. ha cessato di essere una holding, il cui tipico oggetto sociale è lo svolgimento delle attività di assunzione di partecipazioni in altre società ed è divenuta una società deputata alla mera gestione di un patrimonio immobiliare, potenzialmente produttivo di redditi da locazione a terzi. Pertanto, il Tribunale di Roma ha decretato la legittimità del recesso esercitato da parte attrice, in quanto “la cessione d'azienda, trasformando l'attività dell'impresa cedente da produttiva a finanziaria, rientra tra gli atti che certamente modificano l'oggetto sociale stabilito nell'atto costitutivo e modificano in maniera rilevante i diritti dei soci … la cessione dell' intera compagine aziendale non può essere qualificata come un atto di gestione ultra vires, che può eventualmente vincolare la società oltre le previsioni dell'oggetto sociale, dovendo essere ricondotta ad un atto modificativo dello stesso oggetto sociale e dei diritti dei soci, come tale necessitante di una previa delibera assembleare ex art. 2479 comma 2 n. 5 c.c.”