Inopponibilità della sopravvenuta eliminazione della clausola compromissoria nei confronti dell’amministratore cessato dalla carica

9 Marzo 2023

Con Ordinanza 6221 del 2 marzo 2023, la Corte di Cassazione, Sezione VI, ha deciso che “la controversia tra l'amministratore e la società resta soggetta alla competenza arbitrale convenuta, per tale lite, con la clausola compromissoria, ove la soppressione di questa sia stata deliberata dopo la cessazione dalla carica del detto amministratore e non sia intervenuto un accordo tra lo stesso e la società volto a privare di effetti la clausola stessa”.

La vicenda

La vicenda trae origine dalla citazione in giudizio, da parte di una società, di un amministratore che era stato in carica presso la stessa fino all’anno prima.
Il fine della citazione era l’esercizio avverso tale amministratore dell’azione di responsabilità per atti commessi mentre svolgeva il suo incarico presso la società.
La peculiarità della questione era data dal fatto che l’evocato in causa, nel costituirsi, aveva eccepito l’incompetenza del Tribunale adito, invocando la clausola arbitrale dell’art. 28 dello statuto societario. Invero, tale previsione non era più presente nello statuto societario al momento della citazione in giudizio del convenuto, in quanto soppressa a seguito della cessazione della carica dell’amministratore.
Il Tribunale ha disatteso l’eccezione, sottolineando che nel caso di specie trovasse applicazione l’art. 5 c.p.c., secondo cui la competenza deve essere determinata avendo riguardo alla situazione di fatto e diritto esistente al momento della domanda.
Il convenuto, non condividendo le motivazioni del Tribunale, ha proposto ricorso con regolamento di competenza alla Corte di Cassazione.

La decisione

Il ricorrente ha denunciato la violazione o falsa applicazione del D.lgs. n. 5 del 2003, artt. 1362 e 1372 c.c., 808 c.p.c., 34 e 5 c.p.c., sostenendo che la soppressione della clausola compromissoria non poteva essergli opposta, in quanto intervenuta dopo che egli aveva cessato la carica di amministratore presso la società.
Sul punto, la Corte ha evidenziato che:

  1. la clausola compromissoria non ha natura di patto accessorio al contratto, bensì conserva una propria individualità ed autonomia. Di conseguenza, rientrano nella sua sfera di operatività anche le controversie che sorgono dopo la cessazione del contratto, qualora siano dipendenti da fatti pregressi (Cass. 26 giugno 1982, n. 8028). Ne deriva che, il venir meno del rapporto tra amministratore e società non pregiudica l’applicazione della clausola ai fatti insorti in costanza di quel rapporto, anche se la clausola è stata successivamente espunta;
  2. la vincolatività della clausola compromissoria rispetto ad amministratori, sindaci e liquidatori si basa sull'accettazione dell'incarico da parte dei medesimi (D.lgs. n. 5 del 2003, art. 34, comma 4). Si tratta di una vincolatività che ha un chiaro fondamento pattizio. Nel caso tali soggetti non avessero voluto accettare la clausola, non avrebbero assunto l’incarico;
  3. un socio in disaccordo con una modifica dell’atto costitutivo può esercitare il diritto di recesso e, così facendo, renderà a lui inopponibili tutte le modifiche al contratto sociale che interverranno dopo il suo recesso. Analogamente, e per un’esigenza di coerenza del sistema, a detta della Corte deve ritenersi che ad un amministratore, liquidatore o sindaco che sia cessato dall'incarico non possa essere opposta una modifica statutaria intervenuta dopo la cessazione del suo incarico e a cui egli non abbia prestato il consenso.

Alla luce di quanto esposto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con declaratoria della competenza arbitrale.

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