Con Ordinanza 6221 del 2 marzo 2023, la Corte di Cassazione, Sezione VI, ha deciso che “la controversia tra l'amministratore e la società resta soggetta alla competenza arbitrale convenuta, per tale lite, con la clausola compromissoria, ove la soppressione di questa sia stata deliberata dopo la cessazione dalla carica del detto amministratore e non sia intervenuto un accordo tra lo stesso e la società volto a privare di effetti la clausola stessa”. La vicenda La vicenda trae origine dalla citazione in giudizio, da parte di una società, di un amministratore che era stato in carica presso la stessa fino all’anno prima. La decisione Il ricorrente ha denunciato la violazione o falsa applicazione del D.lgs. n. 5 del 2003, artt. 1362 e 1372 c.c., 808 c.p.c., 34 e 5 c.p.c., sostenendo che la soppressione della clausola compromissoria non poteva essergli opposta, in quanto intervenuta dopo che egli aveva cessato la carica di amministratore presso la società. Alla luce di quanto esposto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con declaratoria della competenza arbitrale.
Il fine della citazione era l’esercizio avverso tale amministratore dell’azione di responsabilità per atti commessi mentre svolgeva il suo incarico presso la società.
La peculiarità della questione era data dal fatto che l’evocato in causa, nel costituirsi, aveva eccepito l’incompetenza del Tribunale adito, invocando la clausola arbitrale dell’art. 28 dello statuto societario. Invero, tale previsione non era più presente nello statuto societario al momento della citazione in giudizio del convenuto, in quanto soppressa a seguito della cessazione della carica dell’amministratore.
Il Tribunale ha disatteso l’eccezione, sottolineando che nel caso di specie trovasse applicazione l’art. 5 c.p.c., secondo cui la competenza deve essere determinata avendo riguardo alla situazione di fatto e diritto esistente al momento della domanda.
Il convenuto, non condividendo le motivazioni del Tribunale, ha proposto ricorso con regolamento di competenza alla Corte di Cassazione.
Sul punto, la Corte ha evidenziato che: