La distribuzione della riserva versamenti in conto capitale

16 Febbraio 2023

Con la sentenza n. 24313 del 23 giugno 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che la società può distribuire la cd. “riserva versamenti in conto capitale” a condizione che sia costituita la riserva legale e che quest’ultima abbia raggiunto l’importo pari ad un quinto del capitale sociale, come previsto dall’art. 2430 c.c.. Le somme distribuite devono essere ripartite tra i soci in misura corrispondente a quanto da ognuno versato e non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

L’istituto

I versamenti in conto capitale sono effettuati dai soci alla società al fine di incrementarne il patrimonio netto, in quanto iscritti tra le riserve nel passivo dello stato patrimoniale. I versamenti in conto capitale risultano acquisiti dalla società senza che incomba in capo a quest’ultima alcun obbligo di restituzione, potendo l’assemblea discrezionalmente utilizzare tali somme, ad esempio per eliminare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale sociale.
Pertanto, a differenza dei finanziamenti, i versamenti in conto capitale non generano crediti esigibili dai soci nei confronti della società. Ad ogni modo, pur in assenza di un diritto soggettivo alla restituzione in capo al socio, l’assemblea ordinaria può deliberare la distribuzione di tali somme ai soci qualora ricorrano le condizioni previste dalla pronuncia della Suprema Corte in commento.

La decisione

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione, in linea con quanto già affermato in precedenti pronunce, ribadisce l’inesistenza di un diritto soggettivo da parte del socio alla distribuzione dei versamenti in conto capitale, non generando il versamento un credito esigibile dal socio nei confronti della società.

Ad ogni modo, la riserva ha carattere disponibile e, al pari delle riserve ordinarie o facoltative, può essere distribuita nel corso della vita della società con apposita delibera dell’assemblea ordinaria.

Tuttavia, in conformità con quanto sostenuto dalla dottrina e giurisprudenza maggioritaria, la Suprema Corte assimila la riserva versamenti in conto capitale alla riserva sovrapprezzo azioni. Pertanto, anche per la riserva versamenti in conto capitale si applicherà l’art. 2431 c.c., in forza del quale non è possibile distribuire la riserva sovrapprezzo azioni (o, per quanto di nostro interesse, la riserva versamenti in conto capitale) “fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall’art. 2430 c.c.”, vale a dire un importo pari al quinto del capitale sociale.

In conclusione, all’esito dell’iter motivazionale appena delineato, la Corte di Cassazione ha stabilito il seguente principio di diritto: in caso di saturazione della riserva legale, possono essere distribuite tra i soci le somme versate a titolo di versamenti in conto capitale, non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale da ciascuno possedute, ma in misura corrispondente a quanto da ognuno versato, ai sensi e nei limiti dell’art. 2431 c.c., con delibera dell’assemblea ordinaria.

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