Ai sensi dell’art. 2366, co. 3, c.c., “lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può […] consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’assemblea”. Per l’invio dell’avviso di convocazione possono essere, dunque, legittimamente utilizzate tutte le metodologie che consentano di verificare e conservare la prova della ricezione del messaggio stesso. Secondo una parte della dottrina, quello che conta è che l’avviso di convocazione sia effettivamente ricevuto dal destinatario, a nulla rilevando che questi ne sia venuto realmente conoscenza[1]. Altra parte della dottrina ritiene invece applicabile all’avviso di convocazione il principio generale sotteso all’art. 1335 c.c. per le dichiarazioni recettizie, secondo cui tali dichiarazioni “si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”[2]. Da ciò discenderebbe un onere della società e del socio, rispettivamente, di acquisire e comunicare l’indirizzo o gli indirizzi con i quali è garantita la prova dell’avvenuto ricevimento dell’avviso di convocazione: dimostrato da parte del dichiarante che l’atto è pervenuto all’indirizzo del destinatario, opera infatti la presunzione che quest’ultimo ne abbia avuto conoscenza[3]. Per l’invio dell’avviso di convocazione possono essere legittimamente utilizzati tutti i mezzi telematici che “garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento”, ovvero, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: il telegramma, il fax con avviso di riscontro, la posta elettronica certificata, l’sms e la posta elettronica ordinaria[4]. Con riferimento, in particolare, alla posta elettronica ordinaria, in considerazione del fatto che tale strumento telematico consente di inviare e ricevere documenti in maniera simultanea e contestuale, si afferma che “la prova dell’avvenuto ricevimento dell’avviso di convocazione possa essere fornita dalla società mediante l’esibizione dei dati di corretta trasmissione riportati «a video»”[5]. Si ritiene, infine, che per tutte le modalità tecnologiche di convocazione dell’assemblea sia necessaria la previa autorizzazione da parte del socio ricevente: secondo un orientamento, il socio sarebbe tenuto a notificare alla società l’indirizzo di posta elettronica a cui intende ricevere le comunicazioni sociali, con richiesta di annotazione del medesimo nel libro soci della società[6]; secondo un altro orientamento, più semplicemente sarebbe sufficiente la comunicazione parte del socio, preferibilmente per iscritto, dell’indirizzo a cui lo stesso intende ricevere l’avviso di convocazione[7]. [1] A. Picciau, sub art. 2366 c.c., in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti, L. A. Bianchi; F. Ghezzi; M. Notari, EGEA 2012, 65 ss.; Consiglio Nazionale del Notariato, Le modalità di pubblicazione o comunicazione dell’avviso di convocazione nelle S.p.A. non quotate, Studio n. 15 del 2013/I, a cura di C.A. Busi, 14 ss. [2] Consiglio Nazionale del Notariato, op. cit., 14; M. P. Ferrari, Invalidità delle delibere assembleari per vizi i convocazione – il commento, in Le Società, 8, 2006, 2. [3] A. Rizzi, Sub art. 1335 c.c., Codice civile commentato, a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, 3. [4] Consiglio Nazionale del Notariato, op.cit., 16. [5] S. Turelli, Assemblea di società per azioni e nuove tecnologie, in Rivista delle Società, 1, 2004, 144. [6] Tribunale di Sassari, decreto del 19 maggio 2000, in Società, 2001, 209, con nota di G. Zagra; R. Guidotti, Riflessioni sull’ammissibilità della partecipazione virtuale alle riunioni degli organi societari (anche con riferimento alla riforma delle società non quotate), in Ciberspazio e diritto. Rivista Internazionale di Informatica Giuridica 2002, 653 ss.; Consiglio Nazionale del Notariato, op. cit., 16. [7] Massima n. 11 del 2004 del Consiglio Notarile di Milano.