Applicabilità del recesso ad nutum alla società con durata abnorme e irragionevole

30 Novembre 2022

Con sentenza del 5 maggio 2022, il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in Materia di  Impresa – ha stabilito che è giustificata l’applicazione della disciplina del diritto di recesso ad nutum, ex art. 2437, terzo comma, c.c., qualora il termine di durata della società, pur essendo “determinato”, appaia di carattere elusivo, ossia quando “esorbiti qualsiasi ragionevole previsione di durata della società stessa come persona giuridica, risultando in sé stesso del tutto arbitrario e irrazionale”.

La vicenda

Due soci di una Società per Azioni hanno convenuto in giudizio la società stessa per far dichiarare la legittimità del recesso ad nutum esercitato in forza dell’art. 2437, terzo comma, c.c., in ragione della durata a tempo formalmente determinato (nel caso di specie il termine di durata era fissato al 31.12.3000) ma sostanzialmente indeterminato della società.

La società si è opposta in giudizio sostenendo, attraverso un’interpretazione formalistica della norma, la durata a tempo determinato della società, con conseguente inefficacia del recesso se non per i casi espressamente previsti dalla legge, ex art. 2437 c.c., o dallo statuto.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in Materia di Impresa – ha dichiarato legittimo il recesso ex art. 2437, terzo comma, c.c..

L’art. 2437, terzo comma, c.c. prevede, per le società di capitali a tempo indeterminato, il diritto di recesso ad nutum del socio, con preavviso di almeno centottanta giorni, innalzabile fino ad un anno con espressa previsione statutaria.

Ratio della norma risiede nell’esigenza di temperare la potenziale durata perpetua del vincolo sociale, attraverso la previsione del diritto di recesso come modalità di disinvestimento da parte del socio. Nel caso di società a tempo determinato, invece, il recesso è subordinato al ricorrere di tassative ipotesi, previste dalla norma stessa o dallo statuto.

Nel caso di specie, il Tribunale, richiamando un precedente orientamento interpretativo della Suprema Corte [1], ha equiparato “ad una società di durata indeterminata quella costituita con durata, sì, determinata ma con un termine significativamente remoto”.

Tale assimilazione, infatti, è consentita in quanto la previsione statutaria di una durata della società per un termine particolarmente lungo, tale da superare qualsiasi orizzonte previsionale anche per un soggetto collettivo, ne determina l’assimilabilità ad una società a tempo indeterminato.
Pertanto, compete al socio il diritto di recesso, in ogni momento, ex art. 2437, terzo comma, c.c.


[1] Cass. Civile, 22 aprile 2013, n. 9662

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