Responsabilità degli amministratori di S.p.A. Con sentenza del 8 febbraio 2022, il Tribunale di Ancona ha ritenuto responsabile l’amministratore unico della società per atti di mala gestio che hanno depauperato il patrimonio della società ai sensi dell’art. 2392 c.c. La vicenda La vicenda trae origine dall’azione di responsabilità proposta dal Curatore fallimentare di una S.p.A. contro l’amministratore unico della stessa per ottenere il risarcimento dei danni patiti dal patrimonio sociale in conseguenza degli atti di mala gestio compiuti dall’amministrato. In particolare, il curatore del Fallimento ha ritenuto che nel corso degli anni l’amministratore ha commesso plurimi atti di mala gestio quali, a titolo esemplificativo, pagamenti in favore di altre società per scopi personali dell’amministratore, percezione di compensi ingiustificati per l’incarico, appropriazione indebita di capitali della società, dispersione di beni sociali non reperiti nell’inventario della società. La Sentenza Il Tribunale di Ancona ha ritenuto sussistere la responsabilità dell’amministratore unico della società per gli atti di mala gestio commessi ai sensi dell’art. 2392 c.c., non avendo adempiuto agli obblighi di diligenza previsti dalla legge a suo carico. La sentenza ha così motivato la propria decisione: “Gli amministratori operativi rispondono non già quali mandatari, bensì in ragione della "diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze" (così il nuovo testo dell'articolo 2392, primo comma, c.c.), il che nella sostanza equivale a dire che la diligenza esigibile dall'amministratore è quella del secondo comma dell'articolo 1176 c.c., ragguagliata alle circostanze del caso”.