Con la sentenza n. 561 del 17 gennaio 2022, il Tribunale di Roma, richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione a S.U. n. 27346/2009, ha stabilito che il risarcimento del danno derivante dalla perdita di valore delle partecipazioni in una società di capitali conseguente all’illecito commesso da un terzo spetta alla società e non al socio, in quanto “l’illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio” e il depauperamento subito dalla partecipazione del socio costituisce “un effetto indiretto di detto pregiudizio”. La vicenda La vicenda trae origine da un’azione risarcitoria avviata nei confronti di tre istituti di credito da un ex socio di S.r.l., il quale ha dedotto di: (i) essere stato socio di minoranza della S.r.l.; (ii) aver detenuto una partecipazione nella S.r.l. avente un valore pari a Euro 5.250.000,00; (iii) aver preso parte, quale socio di S.r.l., all’operazione con cui la S.r.l., mediante sostegno finanziario di un pool di banche, ha acquisito uno stabilimento di notevole valore da un’altra società; (iv) aver “perso” la sua partecipazione nella S.r.l. a seguito delle perdite rilevanti subite dalla società per effetto di tale operazione; (v) essere stato coinvolto in un giudizio di separazione dal coniuge per aver perso il suo “unico asset patrimoniale”; (vi) aver appreso diversi anni dopo della natura illecita dell’operazione da fonti di stampa. Il socio ha quindi richiesto agli istituti di credito, ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c., il risarcimento dei danni subiti, quantificati in Euro 5.250.000,00 La decisione del Tribunale di Roma Il Tribunale di Roma ha ritenuto inammissibile la domanda proposta dal socio, in quanto i danni subiti dallo stesso per effetto di un atto illecito commesso da un terzo erano da ritenersi conseguenze della perdita subita dal patrimonio della società e, come tali, risarcibili solo a quest’ultima. Il Tribunale ha così deciso richiamando il principio espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 27346/2009 secondo cui “Qualora una società di capitali subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l'incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito”.