Con sentenza del 16 febbraio 2022, il Tribunale di Roma ha escluso la responsabilità della holding per attività di direzione e coordinamento rispetto agli atti di mala gestio compiuti dagli amministratori di fatto della società controllata, i quali partecipano e amministrano la stessa capogruppo. La vicenda La vicenda trae origine dall’azione di responsabilità proposta dal Curatore fallimentare di una S.r.l. contro gli amministratori di diritto e di fatto della società e contro la presunta holding, partecipata e gestita dagli stessi, per esercizio di attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2394, 2394bis, 2043 e 2497 c.c. e 206 l.fall. In particolare, il curatore del Fallimento contestava gli atti dispositivi e le cessioni di partecipazioni intervenute nel corso degli anni, oltre alle operazioni che avevano riguardato il capitale sociale della S.r.l., da cui era derivato un danno alla società e ai creditori sociali per l’indebita prosecuzione dell’attività della stessa e il ritardo nell’accertamento dello stato di insolvenza. La Sentenza Il Tribunale di Roma ha ritenuto sussistere la responsabilità degli amministratori di fatto e di diritto per i danni cagionati alla S.r.l. e, conseguentemente, non sussistere quella della holding per attività di direzione e coordinamento. La sentenza ha così motivato la propria decisione: “L’accertamento della responsabilità per mala gestio degli amministratori di fatto di una società porta ad escludere la responsabilità della holding per attività di direzione e coordinamento partecipata ed amministrata dai medesimi soggetti in quanto nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento la società controllante condiziona l’operato dell’amministratore di diritto della società controllata senza compiere essa stessa gli atti gestori mentre gli amministratori di fatto della società controllata pongono essi stessi gli atti di mala gestio. Pertanto non si può imputare alla società controllante la responsabilità per quanto commesso dagli amministratori di fatto della società eterodiretta per via della partecipazione ed amministrazione da parte di questi ultimi della società controllante”.