Con sentenza n. 241 del 2 febbraio 2022, il Tribunale di Bologna ha stabilito che le controversie relative alla nullità di delibere assembleari di S.r.l. ex art. 2479-ter, comma 3, c.c. non sono compromettibili in arbitri. La vicenda La vicenda trae origine dall’impugnativa proposta dal socio unico di S.r.l. nei confronti di una delibera assembleare volta ad ottenere la dichiarazione di nullità del verbale ex art. 2479-ter, comma 3, c.c. per essere stato falsamente dichiarato che il socio (i) sarebbe stato informato della riunione e avrebbe preso visione del progetto di bilancio da approvare (avente contenuto inveritiero); (ii) avrebbe partecipato alla riunione e approvato il bilancio. Il socio forniva quindi prova di non aver partecipato alla riunione, senza che ciò venisse contestato dalla società convenuta. La società si è costituita in giudizio e ha contestato le domande attoree, eccependo in via preliminare che la controversia avrebbe richiesto l’espletamento di un tentativo di conciliazione dinanzi agli arbitri, in quanto “tutte le controversie che potessero sorgere fra la società ed i soci o loro aventi diritto (…), ove riguardano diritti disponibili (…) saranno oggetto di un tentativo di conciliazione in base alla procedura prevista dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Ravenna. Ogni controversia non definita tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferita, ai sensi dell’art. 806 c.p.c., alla decisione di un collegio arbitrale”. La decisione del Tribunale Il Tribunale di Bologna ha accolto le domande formulate dall’attore e rigettato tutte le eccezioni della società convenuta, rilevando in particolare che nel caso di specie la controversia concerne una fattispecie di nullità della delibera assembleare ex art. 2479-ter, comma 3, c.c., ovvero i casi di illiceità (o impossibilità) dell'oggetto della deliberazione e nel caso in cui la decisione sia assunta in "assenza assoluta di informazione. Secondo il Tribunale, “dato comune ad entrambe le ipotesi è la tutela di interessi generali, nonché quello di evitare una deviazione dallo scopo economico -sociale della società stessa e per tale motivo le controversie aventi ad oggetto questioni rientranti nella previsione richiamata non sono compromettibili in arbitri, in quanto si tratta di diritti indisponibili”. Il Tribunale di Bologna ha inoltre chiarito che si ha “assenza assoluta di informazione anche [nei] casi in cui sia mancata la convocazione del socio all'assemblea, mentre [per] illiceità dell'oggetto la giurisprudenza ha fatto rientrare le ipotesi di violazione dei criteri di chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio (art. 2423, c. 2, applicabile anche alle S.r.l.)”.