Con sentenza n. 6280 del 22 febbraio 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che la deliberazione di riduzione della durata della società che comporti il passaggio della durata da tempo indeterminato a tempo determinato non attribuisce al socio un autonomo diritto di recesso ex lege. La vicenda La vicenda trae origine dall’esercizio del diritto di recesso da parte di un socio di una S.p.A. (poi trasformatasi in S.r.l.) a causa di una delibera assunta dall’assemblea dei soci, alla quale il socio non aveva partecipato, che aveva stabilito di ridurre la durata della società dal 31 dicembre 2100 al 31 dicembre 2040. Il socio, invocando l’applicazione dell’art. 2437, comma 1, lett. e), c.c. che espressamente prevede il recesso per “l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto”, aveva esercitato il diritto di recesso, sul rilievo che la riduzione del termine di durata della società aveva determinato l’eliminazione della facoltà di recesso ad nutum ex art. 2437, comma 3, c.c. previsto per le società con durata a tempo indeterminato, a cui devono equipararsi quelle con durata al 2100. Della controversia tra il socio e la società in relazione alla legittimità del recesso, veniva investito un Collegio Arbitrale, che ha ritenuto illegittimo il recesso esercitato dal socio. Quest’ultimo impugnava il lodo arbitrale dinanzi alla Corte di Appello di Palermo che, a sua volta, rigettava le sue pretese e infine proponeva ricorso per Cassazione. La decisione della Corte di Cassazione La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi di ricorso, rilevando che l’art. 2437 c.c. prevede solo due ipotesi di recesso per eventi connessi alla durata della società: 1) la proroga della sua durata (art. 2437, comma 2, lett. a), c.c.); 2) la sua costituzione a tempo indeterminato (art. 2437, comma 3, c.c.). In assenza di una specifica disposizione statutaria, la riduzione del termine di durata, che non ricade in nessuna delle due ipotesi, non legittima l’esercizio del diritto di recesso. La previsione dettata dall’ art. 2437, comma 2 e 3, c.c., mira ad evitare che il socio rimanga vincolato alla società oltre un tempo ragionevole contro la sua volontà, esigenze di tale tutela che non sussistono invece nel caso di riduzione della durata della società. Ciò che assume rilevo ai fini dell’esercizio del diritto di recesso è solo la durata indeterminata della società per azioni, e non la sua riduzione. La Corte ha quindi stabilito che : “La deliberazione di riduzione della durata della società che comporti il passaggio della durata da tempo indeterminato a durata a tempo determinato non attribuisce al socio un autonomo diritto di recesso ex lege alla stregua della disciplina dettata dall'art. 2437, comma 1, lett. e), c.c., perché tale effetto consegue solo nel caso di eliminazione delle cause di recesso previste ex lege derogabili e di eliminazione delle ulteriori clausole di recesso specificamente previste dallo statuto, ove consentito, ipotesi che nel caso in esame non ricorrono”.